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Legge 19 dicembre 1992, n. 489 · Legge 19 dicembre 1992, n. 489 — Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno

Legge 19 dicembre 1992, n. 489 Art. 7Tutela giuridica dei programmi per elaboratori: criteri di delega

In KraftAmtlicher Text

1. L'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991 , deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:

a) sara' prevista la nullita' di disposizioni contrattuali poste in essere in violazione di disposizioni attuative della predetta direttiva;

b) alla Societa' italiana degli autori ed editori sara' affidata la tenuta, anche mediante mezzi informatici, di un registro pubblico relativo ai programmi per elaboratore;

c) saranno previste la facoltativita' ed onerosita' del deposito dei programmi per elaboratore;

d) sara' previsto che la duplicazione abusiva a fini di lucro di programmi per elaboratore, nonche' l'importazione, la commercializzazione anche mediante locazione e la detenzione per la commercializzazione dei programmi dei quali si sappia o si abbia motivo di ritenere che siano abusivamente duplicati costituiscano delitto punibile anche con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni; le stesse pene saranno previste qualora i fatti di cui sopra concernano mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione o elusione arbitraria dei dispositivi di protezione di un programma per elaboratore.