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Legge 19 dicembre 1992, n. 489 · Legge 19 dicembre 1992, n. 489 — Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno

Legge 19 dicembre 1992, n. 489 Art. 12Strumenti per pesare non automatici: criteri di delega

In KraftAmtlicher Text

1. L'attuazione della direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990 , deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:

a) le disposizioni vigenti relative a strumenti metrici anche non considerati dalla predetta direttiva saranno, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rese omogenee a quelle da adottarsi per l'attuazione della direttiva medesima;

b) le disposizioni che occorrono per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria degli strumenti metrici, eccettuate quelle aventi natura e rilevanza tributaria, potranno essere emanate mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) le equipollenze ai bolli metrici nazionali di marchi, bolli o contrassegni applicati in altri Stati membri delle Comunita' europee saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.