Legge 3 novembre 1992, n. 454 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'atto internazionale di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto stabilito dall'articolo R, comma 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'atto internazionale di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto stabilito dall'articolo R, comma 2.