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Legge 23 ottobre 1992, n. 420 · Legge 23 ottobre 1992, n. 420 — Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1991

Legge 23 ottobre 1992, n. 420 Art. 8Conservazione fondi

In KraftAmtlicher Text

1. Le somme assegnate nell'esercizio finanziario 1991 alle Amministrazioni della Difesa e dell'Interno per il finanziamento dei progetti in materia di droga, previsti dall'articolo 127 del Testo Unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , non utilizzate alla chiusura di tale esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel 1992.