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Legge 28 febbraio 1992, n. 220 · Legge 28 febbraio 1992, n. 220 — Interventi per la difesa del mare

Legge 28 febbraio 1992, n. 220 Art. 7Costruzione di impianti

In KraftAmtlicher Text

1. Per la costruzione degli impianti necessari per l'avvio dell'attivita' del consorzio di cui all'articolo 3, si procede secondo le disposizioni vigenti in materia di interventi per la protezione civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge.