Legge 26 febbraio 1992, n. 211 Art. 7
1. L'erogazione dei finanziamenti di competenza statale di cui all'articolo 9 e' disposta dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, ed e' subordinata alle approvazioni di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' alla dimostrata disponibilita' delle altre fonti di finanziamento, con riferimento anche ai singoli lotti funzionali.