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Legge 26 febbraio 1992, n. 211 · Legge 26 febbraio 1992, n. 211 — Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa

Legge 26 febbraio 1992, n. 211 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

1. L'erogazione dei finanziamenti di competenza statale di cui all'articolo 9 e' disposta dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, ed e' subordinata alle approvazioni di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' alla dimostrata disponibilita' delle altre fonti di finanziamento, con riferimento anche ai singoli lotti funzionali.