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Legge 26 febbraio 1992, n. 211 · Legge 26 febbraio 1992, n. 211 — Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa

Legge 26 febbraio 1992, n. 211 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. In carenza di tempestive iniziative dei soggetti competenti di cui all'articolo 3, il Ministro per i problemi delle aree urbane esercita il potere di iniziativa di cui all' articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , per promuovere la definizione di interventi, anche ricadenti nell'ambito di programmi gia' in corso di esecuzione, per la realizzazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria anche ad automazione integrale, ivi compresi i connessi sistemi attrezzati di interscambio nonche' l'acquisizione del relativo materiale rotabile, con esclusione delle spese relative ad opere gia' realizzate.

Nota all'art. 4: - Per il testo dell' art. 27 della legge n. 142/1990 si veda in nota all'art. 3.