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Legge 25 febbraio 1992, n. 215 · Legge 25 febbraio 1992, n. 215 — Azioni positive per l'imprenditoria femminile

Legge 25 febbraio 1992, n. 215 Art. 12Iniziative delle regioni

In KraftAmtlicher Text

1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalita' coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonche' la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attivita' agevolate dalla presente legge.

2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilita' e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N. 314)) .