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Legge 19 febbraio 1992, n. 142 · Legge 19 febbraio 1992, n. 142 — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)

Legge 19 febbraio 1992, n. 142 Art. 42Requisiti costruttivi dei dispositivi di protezione individuale: criteri di delega

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO V SANITA', PROTEZIONE DEI LAVORATORI, AMBIENTE

In KraftAmtlicher Text

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/686/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:

a) fornire la definizione di dispositivo di protezione individuale (DPI);

b) consentire l'immissione sul mercato soltanto dei DPI conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza;

c) prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione del DPI sul mercato CEE;

d) disciplinare l'apposizione sui DPI, sui loro imballaggi o su entrambi del marchio "CE" da parte degli organismi abilitati, attestante che il modello di DPI soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza;

e) stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione di DPI.