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Legge 17 febbraio 1992, n. 179 · Legge 17 febbraio 1992, n. 179 — Norme per l'edilizia residenziale pubblica

Legge 17 febbraio 1992, n. 179 Art. 9Abitazioni in locazione con proprieta' differita

CAPO III LOCAZIONI

In KraftAmtlicher Text

1. I contributi di cui all' articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , come integrato dall'articolo 6 della presente legge, possono essere concessi dalle regioni anche per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero o alla costruzione di alloggi destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a otto anni e con successivo trasferimento della prorieta' degli stessi ai relativi assegnatari o conduttori in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione in proprieta' o per l'acquisto di alloggi fruenti di contributo pubblico al momento dell'assegnazione in godimento o alla data d'inizio della locazione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 8, 9 e 10, si applicano anche ai programmi di cui al presente articolo.