Legge 14 febbraio 1992, n. 201 Art. 5
1. L' articolo 4 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 , e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. I partecipanti al concorso sono sottoposti a visita medica e ad accertamenti intesi a stabilire l'idoneita' psico- attitudinale al servizio quali sottufficiali della Guardia di finanza. I graduati e i finanzieri in servizio non sono sottoposti alla visita medica. 2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento e' soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione prevista dall'articolo 3; quello espresso in sede di accertamento dell'idoneita' psico-attitudinale e' definitivo. 3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale e' escluso dal concorso".
Nota all'art. 5: - Il testo dell' art. 3 della legge n. 627/1975 (richiamato nell'art. 4 della medesima legge come ora sostituito) e' riportato nella nota all'art. 4.