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Legge 11 febbraio 1992, n. 157 · Legge 11 febbraio 1992, n. 157 — Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Art. 3Divieto di uccellagione

In KraftAmtlicher Text

1. E' vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.