Legge 11 febbraio 1992, n. 153 Art. 8Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti, secondo il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, controlla la gestione dell'Istituto.
2. Il collegio e' nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e dura in carica quattro anni.