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Legge 11 febbraio 1992, n. 141 · Legge 11 febbraio 1992, n. 141 — Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori

Legge 11 febbraio 1992, n. 141 Art. 8Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

CAPO II CONTRIBUTI, COMUNICAZIONI ED ISCRIZIONI

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , e' sostituito dal seguente: "ART. 16. - (Rivalutazione delle pensioni e dei contributi). - 1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa comunicata al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. 2. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. 3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data della delibera. 4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonche' gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire piu' vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire piu' vicine per il contributo".