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Legge 11 febbraio 1992, n. 141 · Legge 11 febbraio 1992, n. 141 — Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori

Legge 11 febbraio 1992, n. 141 Art. 22Modifiche all'elezione dei consiglieri

CAPO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

In KraftAmtlicher Text

1. Al primo comma dell'articolo 7 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 991 , e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando devono essere eletti quattro o piu' componenti del Consiglio di amministrazione, i nomi espressi da ciascun votante non possono superare il numero dei componenti da eleggere ridotto di uno".

Nota all'art. 22: - Il testo dell' art. 7 della legge n. 6/1952 (Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori), cosi' come sostituito dall' art. 2 della legge n. 991/1956 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 7. - Il consiglio di amministrazione e' costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti. In caso di parita' di voti, e' preferito il candidato piu' anziano per iscrizione nell'albo professionale e fra coloro che abbiano pari anzianita' di iscrizione il piu' anziano per eta'. Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno ogni sei mesi nella sede della Cassa su invito del presidente; puo' essere convocato straordinariamente su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente. I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere rieletti.