Legge 10 febbraio 1992, n. 67 Art. 1
1. Le associazioni di promozione sociale (( di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476 )) , godono di un contributo per le attivita' di promozione sociale svolte in ottemperanza agli articoli 3 e 38 della Costituzione.