Legge 10 febbraio 1992, n. 165 Art. 5
1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente: "Nella scelta degli studi e delle ricerche da finanziare deve essere data priorita' ai progetti di carattere biologico, economico e statistico riguardanti la valutazione e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare ed a quelli riguardanti l'acquacoltura in acque marine e salmastre".
2. Il numero 3) del quarto comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' soppresso.