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Legge 10 febbraio 1992, n. 165 · Legge 10 febbraio 1992, n. 165 — Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

Legge 10 febbraio 1992, n. 165 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Il Ministro della marina mercantile puo' delegare agli organi periferici compiti tecnico-amministrativi, tra i quali il rinnovo delle licenze. Le autorizzazioni per pesche speciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , e sucessive modificazioni, sono a titolo oneroso. L'ammontare dell'onere e' determinato dal Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3. Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3, puo' suddividere le aree di pesca in distretti".