Legge 10 febbraio 1992, n. 165 Art. 16
1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 26 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituita dalla seguente: "a) incremento del consumo dei prodotti massivi della pesca marittima;"
2. All' articolo 26 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'attuazione della fase promozionale del programma di cui al primo comma puo' essere affidata dal Ministero della marina mercantile alle associazioni nazionali delle cooperative della pesca".