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Legge 10 febbraio 1992, n. 152 · Legge 10 febbraio 1992, n. 152 — Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Legge 10 febbraio 1992, n. 152 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

1. Il primo comma dell'articolo 33 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 , e' sostituito dal seguente: "Non e' consentita l'iscrizione in piu' albi provinciali dei dottori agronomi e forestali".

Nota all'art. 10: - Il testo dell' art. 33 della legge n. 3/1976 , cosi come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 33 (Divieto di iscrizioni in piu' albi - Variazioni dello stato giuridico-professionale - Trasferimenti). Non e' consentita l'iscrizione in piu' albi provinciali dei dottori agronomi e forestali. Nel caso di variazione dello stato giuridico- professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto e' tenuto a darne comunicazione,a mezzo di lettera raccomandata al consiglio dell'ordine entro sessanta giorni. Gli iscritti all'albo che si trasferiscono all'estero potranno conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figurano iscritti prima dell'espatrio. Non e' ammesso il trasferimento della iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare,ovvero e' sospeso dall'albo".