Legge 10 febbraio 1992, n. 145 Art. 5
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 MAGGIO 1993, N. 149 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 237 )) .
2. Per le spese di progettazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), promossi dagli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, e da essi progettati e diretti, e' riservata una quota non superiore al 5 per cento.