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Legge 7 febbraio 1992, n. 150 · Legge 7 febbraio 1992, n. 150 — Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica

Legge 7 febbraio 1992, n. 150 Art. 5-ter

In KraftAmtlicher Text

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1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della convenzione di Wasghington, tenutesi rispettivamente a Losanna (Svizzera) dal 9 al 20 ottobre 1989, e a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, il personale dei nuclei del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, presente nelle dogane di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 9 luglio 1992, in collaborazione con gli uffici veterinari di confine, dovra'riportare su appositi moduli, conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della Conferenza di Losanna, la quantita' di ogni spedizione in importazione di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, d el 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, nonche' il numero di esemplari morti per ogni spedizione. I dati ottenuti saranno inviati su base annuale alla segreteria di cui all'articolo XII della convenzione di Wasghington. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', stabilisce, con apposito decreto, le modalita' e i criteri atti ad ottenere il monitoraggio della mortalita' di animali vivi durante il trasporto internazionale, per disporre, in base ai dati ottenuti e sentito il parere della commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, misure piu' restrittive fino all'interdizione dell'importazione per le spese maggiormente soggette a mortalita' durante il trasporto internazionale.

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