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Legge 5 febbraio 1992, n. 91 · Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Art. 25

In KraftAmtlicher Text

1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.