Legge 5 febbraio 1992, n. 91 · Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Art. 20
1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.