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Legge 5 febbraio 1992, n. 91 · Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Art. 16

In KraftAmtlicher Text

1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica e' soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.

2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali e' equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.