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Legge 5 febbraio 1992, n. 68 · Legge 5 febbraio 1992, n. 68 — Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

Legge 5 febbraio 1992, n. 68 Art. 1Finalita' della legge

In KraftAmtlicher Text

1. Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi allo scopo di:

a) aumentare la dimensione delle imprese, favorendo i processi di fusione fra le stesse;

b) favorire l'associazione delle imprese in consorzi o cooper- ative;

c) favorire lo sviluppo delle attivita' accessorie e complementari all'autotrasporto di cose per conto di terzi mediante la realizzazione di depositi e l'esercizio di attivita' di logistica;

d) favorire l'introduzione di procedimenti informatici nelle imprese, consorzi e cooperative, allo scopo di migliorare il rendimento dei servizi nonche' l'accertamento dei costi reali di esercizio e degli indici di produttivita' nell'impiego degli autoveicoli;

e) favorire la formazione e l'aggiornamento professionale;

f) favorire l'ammodernamento del parco veicoli in funzione della maggiore sicurezza ed efficienza del trasporto di cose;

g) promuovere l'esercizio di trasporti combinati, anche ad opera delle imprese di minori dimensioni;

h) favorire la cessazione dell'attivita' delle imprese che dispongono di un solo autoveicolo. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.