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Legge 5 febbraio 1992, n. 175 · Legge 5 febbraio 1992, n. 175 — Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie

Legge 5 febbraio 1992, n. 175 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

1. E' necessaria l'autorizzazione del sindaco per la pubblicita' concernente l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

2. L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi ordini o collegi professionali, ove costituiti.

3. Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 3, in quanto compatibili.