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Legge 5 febbraio 1992, n. 169 · Legge 5 febbraio 1992, n. 169 — Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini

Legge 5 febbraio 1992, n. 169 Art. 33

In KraftAmtlicher Text

1. Trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di produzione di ciascun olio, e' vietato impiegare nel commercio, nella propaganda e nella pubblicita' dell'olio stesso, per la denominazione di un olio e del rispettivo territorio, qualifiche o termini come "disciplinato" o "regolamentato" o "controllato" o "garantito" o "delimitato" e simili se non per il prodotto cui dette qualifiche spettino in forza della presente legge o dei relativi disciplinari di produzione di cui all'articolo 4.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire trecentomila per ogni quintale o frazione di quintale del prodotto detenuto o venduto.