Legge 5 febbraio 1992, n. 169 Art. 27
1. Chiunque omette di presentare le denunce di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquecentomila per ogni ettaro o frazione di ettaro cui la omessa denuncia si riferisce.