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Legge 5 febbraio 1992, n. 169 · Legge 5 febbraio 1992, n. 169 — Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini

Legge 5 febbraio 1992, n. 169 Art. 25

In KraftAmtlicher Text

1. Chiunque usa la denominazione di origine controllata per gli oli che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, premettendo le parole "tipo", "gusto", "uso", "sistema" e simili, ovvero impiega maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquantamila per ogni litro o frazione di litro di prodotto.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica altresi' quando le parole o le denominazioni alterate di cui al medesimo comma sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed, in genere, sui mezzi pubblicitari.