Legge 5 febbraio 1992, n. 169 Art. 18
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' attribuita al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che puo' esercitarla tramite soggetti pubblici, individuati con proprio decreto, che presentino sufficienti garanzie di obiettivita' e imparzialita' nei confronti di ogni produttore o trasformatore sottoposto alla vigilanza.