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Legge 5 febbraio 1992, n. 143 · Legge 5 febbraio 1992, n. 143 — Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro"

Legge 5 febbraio 1992, n. 143 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

1. L'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della decorazione e' fatto da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta:

a) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal presidente della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia, o da un suo delegato;

c) dal presidente dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda, o da un suo delegato;

d) da cinque funzionari, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del lavoro e della previdenza sociale;

e) da sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione con la funzione di segretario della commissione.

2. La commissione esamina le proposte gia' selezionate dagli ispettorati regionali del lavoro presso i quali e' istituita una commissione presieduta dal capo dell'ispettorato regionale o da un suo delegato e composta da:

a) due rappresentanti del consolato regionale della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia;

b) un rappresentante regionale dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda;

c) tre funzionari designati rispettivamente dal prefetto del capoluogo della regione, dall'ispettorato regionale dell'agricoltura e dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione;

d) sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

e) quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali.