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Legge 5 febbraio 1992, n. 139 · Legge 5 febbraio 1992, n. 139 — Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

Legge 5 febbraio 1992, n. 139 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1993 e a lire 250 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia (limiti di impegno)".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.