Legge 5 febbraio 1992, n. 123 Art. 3
1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dall'articolo 27 del citato testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 , come modificato dall'articolo 1 della presente legge, puo' essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento.