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Legge 5 febbraio 1992, n. 123 · Legge 5 febbraio 1992, n. 123 — Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifiche al testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448

Legge 5 febbraio 1992, n. 123 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dall'articolo 27 del citato testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 , come modificato dall'articolo 1 della presente legge, puo' essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento.