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Legge 5 febbraio 1992, n. 122 · Legge 5 febbraio 1992, n. 122 — Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione

Legge 5 febbraio 1992, n. 122 Art. 10Vigilanza e sanzioni

In KraftAmtlicher Text

1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.

2. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attivita' illecita.

3. L'esercizio, da parte di una impresa, di attivita' di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro di cui all'articolo 2 diverse da quella in cui l'impresa e' iscritta e' punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attivita' principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attivita' illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2.

4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.