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Legge 5 febbraio 1992, n. 104 · Legge 5 febbraio 1992, n. 104 — Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Art. 34Protesi e ausili tecnici

In KraftAmtlicher Text

1. Con decreto del Ministro della sanita' da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficolta' delle persone con hand- icap fisico o sensoriale.

Nota all'art. 34: - Il testo dell' art. 26, terzo comma, della legge n. 833/1978 gia' citata e' il seguente: "Con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore tariffario delle protesi e i criteri per la sua revisione periodica".