Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Art. 31Riserva di alloggi
1. All' articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravita' o con ridotte o impedite capacita' motorie".
2. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136)) .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136)) .
4. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136)) .