Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Art. 22Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non e' richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non e' richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.