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Legge 15 gennaio 1992, n. 21 · Legge 15 gennaio 1992, n. 21 — Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

Legge 15 gennaio 1992, n. 21 Art. 5Competenze comunali

In KraftAmtlicher Text

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:

a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;

b) le modalita' per lo svolgimento del servizio;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.