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Legge 31 dicembre 1991, n. 433 · Legge 31 dicembre 1991, n. 433 — Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa

Legge 31 dicembre 1991, n. 433 Art. 5Programma stralcio per il patrimonio edilizio pubblico o di interesse pubblico

In KraftAmtlicher Text

1. Nelle more della definizione del piano di cui all'articolo 2, al fine di accelerare l'inizio della ricostruzione, la regione siciliana e le amministrazioni dello Stato predispongono, nell'ambito delle rispettive competenze, un programma stralcio comprendente i seguenti interventi:

a) riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione nel rispetto della normativa sismica, di opere pubbliche e di edifici pubblici siti nelle zone indicate nell'articolo 1 e rientranti nella competenza di amministrazioni statali, mediante utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 7;

b) riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione nel rispetto della normativa sismica, degli edifici di rilevanza strategica per la protezione civile e di tutti gli edifici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), appartenenti al patrimonio della regione e degli enti locali, nonche' recupero e conservazione degli edifici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), con parziale utilizzazione degli stanziamenti previsti dallo stesso articolo, a seguito di delibera della giunta regionale siciliana con la quale sono determinate le specifiche esigenze finanziarie e sono individuati gli uffici cui demandare la progettazione e la realizzazione degli interventi, per un importo comunque non superiore a lire 100 miliardi per l'anno 1991 e a lire 200 miliardi per l'anno 1992.

2. Il piano di cui all'articolo 2 verifica e recepisce il programma stralcio di cui al comma 1 del presente articolo.