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Legge 31 dicembre 1991, n. 431 · Legge 31 dicembre 1991, n. 431 — Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale

Legge 31 dicembre 1991, n. 431 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. Il contributo di cui all'articolo 6 della citata legge n. 234 del 1989 , corrisposto con le modalita' di cui all'articolo 2 della presente legge, e' concesso e liquidato, in via provvisoria, per un importo pari al 50 per cento dell'importo del piano di investimento approvato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 6, previa presentazione, da parte dell'impresa interessata, di idonea fideiussione bancaria. La fideiussione, nel caso di decadenza per qualsiasi ragione dell'impresa beneficiaria, in tutto o in parte, dal diritto al contributo e di conseguente anticipata estinzione, totale o parziale, del mutuo da essa acceso, garantisce la restituzione allo Stato degli importi che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi ed oneri. La fideiussione e' prestata fino alla concessione del contributo in via definitiva ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso e liquidato, in via definitiva, a seguito della verifica della realizzazione del piano di investimento, nei limiti dell'ammontare delle spese sostenute, nonche' dell'importo del piano di investimento approvato.

Nota all'art. 4: - Per il testo dell' art. 6 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 1.