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Legge 31 dicembre 1991, n. 415 · Legge 31 dicembre 1991, n. 415 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)

Legge 31 dicembre 1991, n. 415 Art. 7

CAPO VI NORME FINALI

In KraftAmtlicher Text

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell' articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , come da prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e le sue disposizioni hanno effetto dal 1› gennaio 1992.

Nota all'art. 7: - Per il testo dell'intero art. 11 della legge n. 468/1978 si veda in nota all'art. 1.