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Legge 30 dicembre 1991, n. 413 · Legge 30 dicembre 1991, n. 413 — Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale

Legge 30 dicembre 1991, n. 413 Art. 79

TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE

In KraftAmtlicher Text

1. Fino alla data di inizio delle attivita' dei nuovi uffici periferici da istituirsi per effetto della ristrutturazione del Ministero delle finanze, e' istituito un uffico provinciale dell'imposta sul valore aggunto nella citta' di Lecco; la circoscrizione di tale ufficio comprende i comuni appartenenti alla istituenda provincia di Lecco. 2. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione per l'anno 1991 ai fini delle imposte sui redditi, in deroga a quanto disposto dall' articolo 2 della legge 28 luglio 1989, n. 267 , di conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212 , devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio 1992.

Nota all'art. 79: - Si trascrive il testo dell' art. 2 della legge n. 267/1989 : "Art. 2. 1. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, e non oltre il 15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati, relativamente alle imposte sui redditi.".