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Legge 30 dicembre 1991, n. 413 · Legge 30 dicembre 1991, n. 413 — Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale

Legge 30 dicembre 1991, n. 413 Art. 73

TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE

In KraftAmtlicher Text

1. Per la regione Trentino-Alto Adige la commissione regionale di cui all' articolo 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , e' istituita mediante insediamento di sezioni provinciali presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano e di Trento.

Nota all'art. 73: - Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 5 della legge n. 1/1991 (Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari): "6. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con sede nei capoluoghi di regione, e' istituita, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione rigionale per l'albo dei promotori di servizi finanziari composta da tre membri, di cui uno nominato dal presidente della stessa camera di commercio, uno dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative ed uno dal presidente della CONSOB".