Legge 30 dicembre 1991, n. 413 Art. 29
TITOLO IV RIVALUTAZIONE DI BENI IMMOBILI DELLE IMPRESE E DISPOSIZIONI PER LA TASSAZIONE DI TALUNE PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI CAPO II DISPOSIZIONI PER LA TASSAZIONE DI PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI
1. Le imprese familiari, ai fini della loro trasformazione in societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, mediante conferimento d'azienda, possono avvalersi, fino al ((30 settembre 1993)) , delle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , purche' costituite e risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, alla data ((del 31 dicembre 1991)) .