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Legge 30 dicembre 1991, n. 413 · Legge 30 dicembre 1991, n. 413 — Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale

Legge 30 dicembre 1991, n. 413 Art. 16

TITOLO II SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE CAPO I DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DI TALUNE PROCEDURE DI RIMBORSO

In KraftAmtlicher Text

1. E' concessa la restituzione d'imposta gia' istituita con decreto- legge 22 maggio 1990, n. 120 , a chiunque deteneva alle ore zero del 16 novembre 1990 carburanti adulterati per agricoltura in quantita' superiore a tremila chilogrammi. La domanda di restituzione, se non e' stata gia' presentata deve essere prodotta entro trenta giorni all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente e la restituzione avverra' mediante autorizzazione ad estrarre in esenzione d'imposta di fabbricazione prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso.

Nota all'art. 16. - Il D.L. n. 120/1990 reca: "Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale e per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato".