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Legge 13 dicembre 1991, n. 397 · Legge 13 dicembre 1991, n. 397 — Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Legge 13 dicembre 1991, n. 397 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

1. Il termine previsto dall' articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172 , entro il quale la commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori presentando la relazione sulle risultanze delle indagini, termine gia' prorogato con legge 31 gennaio 1990, n. 12 , e successivamente con legge 28 giugno 1991, n. 215 , e' ulteriormente prorogato al 2 luglio 1992.

AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il termine previsto dall' art. 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172 , riguardante i lavori della commissione parlamentare d'inchiesta, e' stato prorogato al 28 luglio 1991 dall' art. 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12 ; successivamente lo stesso termine e' stato prorogato al 31 dicembre 1991 dall' art. 1, comma 3, della legge 28 giugno 1991, n. 215 , ed e' ulteriormente prorogato al 2 luglio 1992 dalla presente legge.