Legge 21 novembre 1991, n. 374 · Legge 21 novembre 1991, n. 374 — Istituzione del giudice di pace
Legge 21 novembre 1991, n. 374 Art. 49Efficacia di singole disposizioni
CAPO IV NOME DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI
((
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995.
))