Legge 21 novembre 1991, n. 374 · Legge 21 novembre 1991, n. 374 — Istituzione del giudice di pace
Legge 21 novembre 1991, n. 374 Art. 13Notificazione degli atti
CAPO I DEL GIUDICE DI PACE
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1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi al procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza.
2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni.
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