Legge 8 novembre 1991, n. 360 Art. 8Disposizioni finali
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38, e 22 aprile 1991, n. 134 , non convertiti in legge. (( 1 ))